Art. 3.
(Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo).

      1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1o gennaio 2007, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti».

 

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